Autoliquidazione INAIL 2015, scadenza fissata il 28 febbraio

Modificati i termini di invio delle denunce annuali delle retribuzioni fissando la data al 28 febbraio o 29, come scadenza dell’autoliquidazione INAIL

INAIL

Con determina presidenziale numero 330 dello scorso 5 novembre l’Inail ha nuovamente modificato i termini di invio delle denunce annuali delle retribuzioni di cui all’art. 28, comma 4, del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni.

Con questa determina quindi l’INAIL fissa al 28 febbraio, o 29 per gli anni bisestili, la scadenza per l’invio telematico delle retribuzioni, anticipando la scadenza normale fissata in precedenza al 16 marzo.

Rimangono invece invariati i termini per il pagamento dei premi di assicurazione, fissato al 16 febbraio di ciascun anno per il pagamento in unica soluzione oppure 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre per i pagamenti rateali del premio.

Rimangono inoltre invariate le date stabilite:

  • per l’autoliquidazione delle nuove aziende;
  • il termine per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999;
  • i termini per il pagamento dei premi speciali anticipati, inclusi quelli in rate mensili e trimestrali, relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile;
  • il termine del 30 aprile per l’invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori;
  • il termine del 16 febbraio per l’invio della denuncia di riduzione delle retribuzioni e l’invio dell’OT20 per la richiesta di riduzione del premio L. 147/2013.

La presente determinazione, prosegue l’Inail, sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’adozione del provvedimento di competenza, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 38/2000, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze.

Fonte: http://www.lavoroediritti.com/