Cedolare secca anche in foresteria

agenziaentrateLa cedolare secca è applicabile anche ai contratti di affitto uso foresteria.

La sentenza n. 470/03/14 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, depositata lo scorso 4 novembre, ribalta l’opinione dell’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione del regime fiscale della cedolare secca. Interpretando quando deliberato con l’articolo 3 del Dlgs 23/2011, che istituisce la tassazione alternativa all’Irpef, l’Agenzia delle Entrate ha finora sostenuto che la cedolare secca fosse applicabile solo nel caso in cui entrambi i contraenti di un contratto di affitto siano persone fisiche. Nella Circolare 26/2011 si trova infatti scritto: “Esulano dal campo di applicazione della norma in commento i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti”. Ma secondo i giudici tributari che hanno accolto il ricorso di un proprietario nel contenzioso con l’AdE, anche il contratto di affitto ad uso foresteria, che viene stipulato quando l’inquilino è un’impresa che usa l’alloggio per ospitarvi i suoi dipendenti, può beneficiare dell’opzione cedolare secca.
La sentenza è stata pronunciata a seguito del caso riguardante una società che aveva sottoscritto un contratto di locazione residenziale per un proprio dirigente. Il locatore si è visto negare la registrazione del contratto in misura fissa e ha pertanto versato l’imposta proporzionale per intero, per poi presentare un’istanza di rimborso, che l’Agenzia delle Entrate ha respinto. A seguito di ciò, il proprietario ha avviato il ricorso davanti alla Commissione tributaria, sostenendo che nessun requisito soggettivo è previsto dalla norma per il locatario, che potrebbe dunque essere una persona fisica, una società o un’impresa, al contrario di quanto è stabilito per il proprietario che deve essere necessariamente una persona fisica. Per i giudici tributari l’Agenzia delle Entrate ha torto; la legge specifica infatti che la cedolare sia applicabile esclusivamente ai contratti di locazione ad uso abitativo, e inoltre: “Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni”. L’Agenzia delle Entrate è stata pertanto condannata a corrispondere il rimborso dell’imposta versata dal proprietario, oltre alle spese di giudizio.

 

Resta da vedere se e quando la norma verrà recepita, in base all’orientamento dato da questa sentenza, anche dall’Agenzia delle Entrate; il rischio è che il proprietario che vada a registrare un contratto debba ripercorrere lo stesso iter del locatario del caso sopra indicato, prima di vedersi riconosciuta l’opzione fiscale.

 

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