Circa le Investigazioni Penali

La legge n. 397 del 2000 ha inserito un nuovo titolo (Investigazioni difensive) nel libro
V^ del codice di procedura penale 10 , dedicato interamente alla disciplina delle indagini che
il difensore ha il diritto di svolgere in favore del proprio assistito, necessarie al reperimento
ed alla documentazione della prova che smentisce la tesi accusatoria. La predetta legge
ha introdotto la potenziale parità tra accusa e difesa, come previsto dalla Carta
Costituzionale.
Il più volte richiamato art. 327 bis c.p.p. (introdotto per l.appunto dalla L. 397/2000)
dispone, al co. 1, che “fin dal momento dell.incarico professionale, risultante da atto scritto,
il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di
prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI del
presente libro” e, quindi, colui che non è ancora indagato, potrà comunque incaricare un
difensore affinché svolga degli accertamenti e documenti dei colloqui con possibili
testimoni finalizzati a difenderlo qualora tema, in futuro, di essere ritenuto responsabile di
un determinato reato.
La medesima facoltà è chiaramente espletabile anche dal difensore della vittima di un
reato: può essere proprio tale attività, svolta dell’avvocato della persona offesa, che
introduce nel processo importanti elementi utili ai fini di verità e giustizia 11 .
È evidente che i poteri riconosciuti ad un privato, e frequentemente anche le risorse
utilizzabili nelle indagini difensive, non possono essere rapportabili a quelli della parte
pubblica, le cui indagini sono dirette dal Pubblico Ministero, titolare anche di poteri
coercitivi, che comunque devono sempre essere convalidati dal Giudice per le Indagini
Preliminari.
Le attività di investigazione che il difensore e l’investigatore privato possono effettuare
sono comunque qualitativamente e quantitativamente ampie e varie, tali da poter risultare
valide, efficaci ed efficienti.
Il difensore, il suo sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici,
possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività
investigativa 12 . L’acquisizione può avvenire attraverso un colloquio non documentato, ma il
difensore può richiedere dichiarazione scritta, oppure documentare le dichiarazioni dei
soggetti sentiti con atto sottoscritto del dichiarante ed autenticato dallo stesso difensore o
suo sostituto, per mezzo di relazione che riporta la data della ricevuta dichiarazione, le
generalità dell’avvocato ricevente e della persona che ha rilasciato le esposizioni,
l’attestazione di aver rivolto gli avvertimenti di cui al co. 3 dell.art. 391 bis c.p.p. (che si
riportano di seguito) ed i fatti su cui verte la dichiarazione, che sarà allegata alla relazione
redatta dal difensore, il quale, nel documentare le predette dichiarazioni, può avvalersi di
persone di sua fiducia, investigatore privato compreso.