Colf e Badanti

Regolarizzazione Colf e Badanti

Pratiche per il lavoro domestico

Le Pratiche per il lavoro domestico

  • Regolarizzazione Colf e Badanti
  • Gestione del rapporto di lavoro domestico
  • Elaborazione cedolini paghe mensili
  • Comunicazioni INPS Assunzioni, Cessazioni, Variazioni,
  • Conteggi di fine rapporto
  • Assistenza Legale per controversie di lavoro

Documenti da richiedere

  • Un documento di identità personale non scaduto (carta di identità, passaporto, patente o altro documento analogo).
  • Codice Fiscale, da comunicare all’INPS per il versamento dei contributi.
  • Documenti assicurativi e previdenziali (eventuale iscrizione all’INPS con altri datori di lavoro e relativo codice lavoratore).
  • Eventuali diplomi o attestazioni professionali specifici.
  • Eventuale attestazione di servizio.
  • Per i lavoratori minori o stranieri le documentazioni richieste dalla legge.

Documenti aggiuntivi

richiesti per l’assunzione se il lavoratore è:

Lavoratore minorenne

In Italia è ammessa l’assunzione di minori nei servizi familiari all’età minima di 16 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute del minore e non comporti trasgressione dell’obbligo scolastico.

Se il lavoratore è minorenne, oltre ai documenti standard per l’assunzione, è richiesto:

  • per i minori ad ore o a mezzo servizi: la semplice autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà;
  • per i minori in regime di convivenza: è richiesta la dichiarazione scritta dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che il lavoratore minorenne viva presso la famiglia del datore di lavoro;
  • per tutti i minori: il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dopo la visita medica dell’Ufficiale sanitario, effettuata a cura e a spese del datore di lavoro presso l’ASL di zona.

La materia è regolamentata ai sensi della legge 17/10/1967 n. 977 e successive modifiche ed integrazioni.

Lavoratore extracomunitario residente all'estero

I cittadini extracomunitari residenti all’estero che vogliono entrare in Italia per lavorare come collaboratori domestici devono essere in possesso di un visto d’ingresso per lavoro.

Il datore di lavoro dovrà procedere alla cosiddetta richiesta nominativa, in occasione dell’emanazione del decreto flussi, che stabilisce il numero massimo di assunzioni di lavoratori stranieri effettuabile da parte di datori di lavoro italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

La richiesta va fatta presentando la domanda online attraverso il sito web https://nullaostalavoro.interno.it. Se viene accettata, lo Sportello Unico per l’Immigrazione convocherà il datore di lavoro per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.

Entro 6 mesi dal rilascio del nulla osta da parte della Direzione Provinciale del lavoro, il lavoratore deve presentarsi presso il Consolato per richiedere il visto di ingresso per lavoro subordinato.

Lavoratore domestico extra comunitario residente in Italia

Se il cittadino extracomunitario che si intende assumere è già presente regolarmente in Italia, per l’assunzione, oltre ai documenti di norma, è richiesto solo il permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di attività lavorative.
Il permesso di soggiorno deve essere stato rilasciato per:

  • motivi di lavoro non stagionale
  • motivi familiari
  • motivi di studio
  • asilo politico, motivi umanitari, protezione sociale

L’assunzione di un lavoratore italiano o già in Italia, con regolare permesso di soggiorno, può essere a tempo indeterminato o determinato.

L’assunzione a tempo determinato però è ammesso solo per specifiche causali quali la sostituzione, anche parziale, di lavoratori malati, infortunati, in maternità o in ferie.

Il titolare di un permesso di soggiorno per studio può però essere assunto solo part-time, con un orario di lavoro non superiore alle 20 ore settimanali, anche cumulabili, per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

OBBLIGO DI CONTROLLARE IL PERMESSO DI SOGGIORNO
I cittadini non-UE, ovvero extra comunitari, devono essere in regola con il permesso di soggiorno per poter essere assunti. È obbligatorio verificare il diritto a lavorare in Italia.

Assumere un cittadino straniero senza aver preso visione del permesso di soggiorno non libera dalla responsabilità il datore di lavoro.

Per non incorre in problemi penali, oltre a chiedere la consegna dei documenti richiesti dalla normativa, il datore di lavoro dovrà chiedere al lavoratore di visionare il permesso di soggiorno e verificarne la motivazione (vedi sopra).

Es: un cittadino straniero con permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale non può essere assunto come lavoratore domestico.

Se il lavoratore è sprovvisto di un permesso idoneo all’assunzione, quale ad esempio un permesso di soggiorno per turismo, il datore di lavoro non può procedere all’assunzione regolare, ma dovrà seguire la procedura della richiesta nominativa.

E’ consigliabile, inoltre, che il datore richieda copia della ricevuta attestante il rinnovo del permesso, qualora il permesso di soggiorno esibito al momento dell’assunzione scada nel corso del rapporto di lavoro.

SANZIONI CONTRO L’ASSUNZIONE DI CITTADINI STRANIERI IRREGOLARI

Secondo la normativa attuale,il datore di lavoro compie un reato se occupa alle proprie dipendenze lavoratori extra comunitari privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato.

Assumere un cittadino extracomunitario non a posto con il permesso di soggiorno è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa di 5.000 euro per ciascun lavoratore irregolare occupato.

Queste sanzioni sono aggiuntive rispetto alle sanzioni previste contro il lavoro sommerso.