La legge prevede la possibilità di estinguere le cartelle di pagamento di tributi erariali (imposte sui redditi e addizionali, Iva, Registro e altri tributi indiretti, Irap, ecc.) e dei relativi oneri accessori. A prevederlo e il decreto legge 78/2010 In quest’ultimo caso sono inclusi gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione. La compensazione può essere effettuata con i crediti delle imposte erariali stesse.
Per procedere alla compensazione è necessario utilizzare, nei sessanta giorni dalla notifica (pagamento tempestivo), il modello F24 Accise (codice tributo RUOL).
Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli di qualsiasi tipo e degli accertamenti effettuati dall’amministrazione finanziaria vengono iscritte a ruolo: un elenco, redatto dall’ente impositore, con i debitori e le relative somme dovute.
- predisposizione e notifica delle cartelle;
- riscossione delle somme e riversamento nelle casse dello Stato e degli altri enti impositori;
- avvio dell’esecuzione forzata, in caso di mancato pagamento.
Gli agenti della riscossione attivano le procedure per il recupero del credito inviando ai contribuenti, come primo atto, la cartella di pagamento.
Se il pagamento riguarda solo una parte delle somme dovute, il contribuente può presentare a Equitalia un modulo specifico (reperibile sul sito di Equitalia), con cui dichiara l’avvenuto pagamento in compensazione tramite F24 Accise e indica eventualmente a quale parte del debito erariale imputare il pagamento.
In quest’ultimo caso la scelta dei debiti da compensare va effettuata:
- entro 3 giorni dal conferimento della delega di pagamento, se il contribuente presenta il modello F24 Accise tramite banche, poste ed Entratel;
- contestualmente, se il contribuente presenta l’F24 Accise agli sportelli dell’Agente della riscossione.
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2011 non si possono utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 quando sono presenti debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, nel caso in cui l’importo sia superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento. In questi casi, è necessario estinguere prima i debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti e quindi si potranno utilizzare in compensazione i crediti disponibili.
Compensazione con crediti verso le PA. Le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo notificate entro il 30 settembre 2013 possono essere estinte anche mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle PA (come definite dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001), per somministrazione, forniture e appalti. Il credito deve essere certificato, accedendo alla piattaforma informatica disponibile sul sito del ministero dell’Economia e delle Finanze.
Fonte: www.cnapmi.org