A quasi un anno di distanza dal decreto “destinazione Italia” , sta per arrivare al traguardo la norma che corregge i meccanismi di controllo sulla presenza dell’attestato di prestazione energetica (Ape), così come delineati dalla normativa nazionale.
Il Dl 145/2013, in vigore dal 24 dicembre scorso, ha sostituito la nullità degli atti privi di Ape con una sanzione amministrativa pecuniaria a carico delle parti. Inoltre, ha stabilito che l’accertamento e la contestazione delle violazioni sono svolte dalla Guardia di finanza o, alla registrazione dell’atto, dall’agenzia delle Entrate, andando a modificare l’articolo 6, comma 3, del Dlgs 192/2005.
La seconda parte della norma, però, è inapplicabile. Il problema è che, per le Entrate, è impossibile contestare la violazione «all’atto della registrazione», dal momento che – quando si utilizza internet, come avviene ormai nella maggior parte dei casi – la registrazione degli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e dei contratti di locazione avviene «al momento della ricezione del file telematico». Senza dimenticare che in alcuni casi la registrazione delle locazioni (modelli Siria, Iris e Rli) avviene senza che il contribuente debba “caricare” online l’atto e i suoi allegati. Il che rende impossibile, per i funzionari del Fisco, verificare se la normativa è stata rispettata.
Da qui la disposizione contenuta del decreto delegato sulle semplificazioni fiscali (Ag 99-bis), ora all’ultimo passaggio in Consiglio dei ministri prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’articolo 34 del decreto stabilisce che le Entrate – previa intesa con lo Sviluppo economico – trasmetteranno in via telematica allo stesso ministero le informazioni necessarie ad accertare e contestare le eventuali violazioni rispetto all’Ape. Per evitare una sanatoria di fatto, la norma prevede che siano inviati allo Sviluppo anche i dati dei contratti registrati dal 24 dicembre 2013 a oggi.
Il decreto semplificazioni rimedia anche a un’altra falla del “destinazione Italia”, precisando che chi paga la sanzione amministrativa per regolarizzare spontaneamente il mancato inserimento della clausola o la mancata allegazione dell’Ape, deve comunque presentare al ministero dello Sviluppo economico l’Ape entro 45 giorni.
Non cambia invece la portata degli obblighi, che resta quella delineata dal Dl 145 (e contenuta nell’articolo 6, comma 3, del Dlgs 192). Quindi:
• nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, va inserita una clausola con cui l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sull’efficienza energetica dell’edificio, compreso l’Ape;
• va allegata al contratto una copia dell’Ape, tranne che nel caso di locazione di singole unità immobiliari.
Fonte: Cristiano Dell’Oste, Il Sole 24 ore 27 ottobre 2014