La nozione di reddito
Occorre concentrarsi su cosa il legislatore abbia inteso riferendosi al concetto di “reddito”. Certamente il termine reddito è stato utilizzato nella sua accezione più ampia. Il riferimento va, innanzitutto, al denaro ma si intendono comprese anche altre utilità differenti dal denaro, purché economicamente valutabili (Cassazione civile n. 19291/2005; Cassazione civile n. 4543/1998; Cassazione civile n. 961/1992). A titolo esemplificativo, il giudice dovrà tener conto anche dei beni immobili posseduti, sia dal punto di vista del valore implicito che essi hanno, sia dal punto di vista del ricavato di una eventuale locazione o vendita degli stessi; dei crediti esigibili di cui il coniuge obbligato sia ancora titolare; dei risparmi investiti o produttivi; della disponibilità della casa coniugale, dei titoli di credito, delle partecipazioni in società, della titolarità di aziende. La reale difficoltà nell’applicazione di questo articolo risiede nell’esigenza di trovare un parametro in base al quale valutare l’inadeguatezza dei redditi propri di un coniuge.
Il tenore di vita in costanza di matrimonio
Per molto tempo si è ritenuto che il fondamento per l’erogazione dell’assegno di mantenimento fosse la necessità di assicurare al coniuge beneficiario un tenore di vita pari o almeno simile a quello che possedeva in costanza di matrimonio. Una impostazione di tale tipo era soggetta a diverse critiche e perplessità.
Innanzitutto, la prima è di ordine logico – pratico: ben si sa che la convivenza ha riflessi economicamente positivi. Vi è, di fatti, la possibilità di ammortizzare le spese, di dividerle equamente. Il mantenimento di un determinato tenore di vita risulta certamente più facile se a contribuire alle casse del nucleo familiare vi sono due soggetti, con due stipendi che si cumulano.
Nel caso di separazione, certamente le spese aumentano: basti pensare alla necessità, per il coniuge che non benefici della casa coniugale, di cercarsi una nuova sistemazione, con le conseguenti spese per l’affitto e per la gestione dell’alloggio. È ovvio che, in una situazione di tale tipo, caratterizzata da un sicuro aumento delle spese, non sarà facilmente ipotizzabile la possibilità di mantenere lo stesso standard di vita che si aveva in regime di comunione. E questo vale sia per il coniuge obbligato che per il coniuge beneficiario. Se si accetta questa ricostruzione, non si può non notare come sarebbe eccessivamente penalizzante per il coniuge obbligato assicurare al coniuge beneficiario il medesimo stile di vita che si conduceva durante il matrimonio.
Inoltre, si devono considerare le ipotesi in cui i coniugi, in costanza di matrimonio, avevano un tenore di vita eccessivo rispetto alle proprie possibilità: anche in questa ipotesi sarebbe depenalizzante imporre al coniuge obbligato di assicurare che il coniuge beneficiario conservi il medesimo tenore di vita, proprio perché eccessivo.
Ancora, ben può accadere che i coniugi decidano di avere un tenore di vita ridotto, minore alle proprie potenzialità, per esempio investendo e risparmiando capitale; in questa ipotesi, la regola del mantenimento del medesimo tenore di vita suona quanto mai iniqua, in questo caso a sfavore del coniuge beneficiario (Cassazione civile n. 3490/1998).
Verificare i mezzi a disposizione di ciascuno
La giurisprudenza, in tempi recenti, ha provveduto a individuare un parametro di riferimento sicuramente più corretto: “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).
Cosa entra nella valutazione
Ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento il secondo comma dell’articolo 156 impone al giudice di determinare l’entità dell’assegno in relazione, oltre che al reddito, anche alle “circostanze”.
Ed è proprio grazie a questo termine che il giudice può valutare una serie di elementi fattuali che, anche se non propriamente reddituali, hanno comunque capacità di influire sul reddito di una delle parti. Un esempio su tutti: l’attitudine a lavorare è sicuramente una circostanza che il giudice deve valutare, nel senso che, laddove il coniuge beneficiario sia nella concreta possibilità di svolgere un’attività lavorativa retributiva (tenendo in considerazione l’età, la situazione del mercato del lavoro del luogo in cui vive il coniuge, l’esperienza lavorativa o professionale pregressa, il grado di istruzione, il tempo intercorso dall’ultima prestazione di lavoro, la situazione di salute del medesimo, i condizionamenti posti dalla cura e dalla crescita della prole) tale circostanza andrà ad incidere sulla quantificazione dell’assegno, certamente comportando un decremento dello stesso (Cassazione civile 02.07.04 n. 12121; Cassazione civile 19.03.2002 n. 3975).
Naturalmente non si richiede una valutazione aritmetica dei redditi ma solo una analisi volta ad accertarne l’ammontare complessivo approssimativo, un’attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali di entrambi i coniugi (Cassazione civile n.9878/2006; Cassazione civile n. 3974/2002; Cassazione civile n. 2583/1998). In questa analisi, il giudice dovrà tenere conto anche di eventuali maggiorazioni o diminuzioni che il patrimonio del coniuge obbligato ha subito nelle more del giudizio di separazione, proprio perché, come già accennato, la separazione personale non fa venir meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune e sfortune (Cassazione civile n. 2626/2006; Cassazione civile n. 18327/2002; Cassazione civile n. 17103/2002; Cassazione civile n. 9028/1998; Cassazione civile n. 4094/1998).
Il coniuge richiedente deve provare lo squilibrio
In merito all’accertamento che deve condurre il giudice, il coniuge richiedente l’assegno, in virtù del principio sull’onere della prova, ha il dovere di provare lo squilibrio tra le posizioni economiche.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Oggi, con l’obbligo per i coniugi di depositare prima dell’udienza presidenziale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una serie di informazioni sul patrimonio delle parti il compito del giudice è senza dubbio facilitato. Tale prassi determina, altresì, anche un maggiore responsabilizzazione delle parti in ordine alla completezza e alla veridicità delle informazioni fornite, non fosse altro per le conseguenze di tipo penale che scaturiscono in caso di mendaci dichiarazioni. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, unitamente alle risultanze di cui alle ultime dichiarazioni dei redditi rappresentano i parametri essenziali attraverso i quali giungere alla determinazione dell’eventuale assegno provvisorio da disporre in sede di emanazione dei provvedimenti presidenziali temporanei. L’approfondimento di qualunque eventuale contestazione in ordine alla veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva non potrà che essere rimandato alla fase istruttoria unica sede processuale successiva deputata alla produzione di nuova documentazione e alla richiesta di ammissione di mezzi istruttori.
L’accertamento tributario in sede di separazione (per i figli)
In sede istruttoria, nel caso in cui i coniugi non forniscano gli elementi necessari e sufficienti affinché il giudice possa riscostruire il patrimonio dei coniugi sarà possibile applicare la disposizione di cui all’articolo 155 c.c. comma 6, il quale stabilisce che: “Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento delle polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione anche se intestate a soggetti diversi”.
Si tratta di un mezzo finalizzato all’accertamento dei redditi, in quanto funzionale alla determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli e non per il coniuge. L’articolo utilizza, infatti, espressamente il termine “genitori” e non “coniugi”.
…e quello in sede di divorzio
Al contrario in sede di divorzio l’articolo 5, comma 9, legge 898/70, nel testo novellato dall’articolo 10 della legge 74/1987, secondo cui, in tema di riconoscimento e determinazione dell’assegno divorzile prevede che “in caso di contestazioni, il tribunale dispone indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”.
Ciò significa che le indagini di polizia tributaria, in caso di assenza di figli minorenni o non economicamente autosufficienti, secondo il dettato letterale delle norme vigenti sarebbero ammissibili solo in sede di giudizio di divorzio.
I diversi beni tutelati
Molti autori si sono chiesti se tale difforme trattamento non contenesse in sé una forma di discriminazione in capo al coniuge che agisce nel giudizio di separazione rispetto a quello che agisce o resiste nel giudizio di divorzio. A giudizio dello scrivente, non sussiste alcuna discriminazione ma è il legislatore stesso che ha inteso limitare tale tipo di indagine, particolarmente laboriosa e articolata al solo giudizio di divorzio per evitare che i coniugi si trovino a richiedere al giudice l’espletamento di indagini di polizia tributaria (o che sia lo stesso giudice a disporle d’ufficio) in sede di separazione e che poi, a distanza di tre anni vengano nuovamente richieste in sede di divorzio. Del resto, la separazione rappresenta un passaggio intermedio tra la convivenza matrimoniale ed il divorzio, passaggio caratterizzato dalla sua temporaneità. Il ricorso ad un mezzo così invasivo nella suddetta fase intermedia di passaggio è a giudizio dello scrivente giustificato solo qualora si verta in materia di diritti indisponibili e vengano in considerazione diritti che debbono trovare una tutela immediata perché di rango superiore; l’interesse del minore, considerato uno dei cardini essenziali del nostro ordinamento rappresenta un diritto di tale “rango” che giustifica il ricorso alle indagini di polizia tributaria per l’accertamento dei redditi dei “genitori” anche in sede di separazione; accertamento finalizzato ad una più agevole determinazione e quantificazione dell’assegno di mantenimento.
La Giurisprudenza più recente (Cassazione civile n. 14081 del 17.06.2009) ritiene, invece, applicabile la disposizione di cui all’articolo 5 comma 9 della legge 898/1970 anche ai giudizi di separazione.