Il modello per certificare i redditi non si chiamerà più CUD, ma CU, (Certificazione Unica).
Tra le principali novità si segnala il fatto che il sostituto d’imposta (datore di lavoro):
· dovrà utilizzare il Modello CU per attestare sia i redditi di lavoro dipendenti e assimilati, finora riportati sul CUD, sia i redditi di lavoro autonomo e i “redditi diversi”, fino ad oggi certificati in forma libera;
· è tenuto alla consegna della Certificazione Unica ai dipendenti, equiparati e assimilati, nonché ai lavoratori autonomi entro il 28 febbraio 2015;
· è tenuto, per la prima volta, alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle predette Certificazioni entro il 7 marzo 2015.
E’ prevista una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, salvo che detta certificazione non venga corretta entro i 5 giorni successiva alla scadenza.
Ma vediamo piu’ in dettaglio:
Il nuovo CUD 2015 si chiama CU, Certificazione Unica dei redditi e, a partire dal periodo d’imposta 2014, il datore di lavoro, sostituto d’imposta, lo utilizzerà per certificare:
· i redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati (borse di studio, collaborazioni coordinate e continuative, compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione delle società);
· nonché, per la prima volta, i redditi di lavoro autonomo,dei professionisti, i redditi diversi, le provvigioni, non più certificati in “forma libera”.