Dalla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014, si riporta il testo del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 40,
emanato in attuazione della Direttiva 2011/98/UE, del Parlamento Europeo del Consiglio del 13 dicembre 2011,
relativa alla procedura di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di
soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi
terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
L’art. 1 del decreto legislativo in oggetto ha apportato modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo Unico dell’immigrazione).
In particolare, tale articolo prevede che:
nel permesso di soggiorno che autorizza l’esercizio di attività lavorativa, secondo le norme del Decreto
Legislativo n. 286/1998 e del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è inserita la
dicitura “permesso unico di lavoro”.
Tale disposizione non si applica agli stranieri di cui agli articoli 9, 9-ter, 24, 26, 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e
r)1, agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, a titolo di protezione
internazionale o per motivi di studio o formazione;
il termine stabilito dall’art. 5, comma 9, del Decreto Legislativo n. 286/1998, per il rilascio, il rinnovo o la
conversione del permesso di soggiorno viene elevato da venti a sessanta giorni. In attesa del rilascio, del
rinnovo del permesso di soggiorno, anche qualora non venga rispettato il predetto termine, il lavoratore
può legittimamente soggiornare nel territorio italiano e svolgere attività lavorativa;
è elevato da quaranta a sessanta giorni il termine entro il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione è
tenuto al rilascio del nulla osta al lavoro, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati
con il cosiddetto decreto flussi.
Viene inoltre inserito all’art. 22 del Decreto Legislativo n. 286/1998, il comma 5.1 ai sensi del quale le istanze di
nulla osta eccedenti i limiti numerici stabiliti dal “decreto flussi” possono essere esaminate nell’ambito delle quote
che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014