IMU: è ormai alle porte il versamento della prima rata

IMU: è ormai alle porte il versamento della prima rata

 A breve comincerà il balletto delle dichiarazioni fiscali.

A maggio si presenterà il modello 730, a giugno il modello Unico. Ma a impensierire i contribuenti vi è un’altra scadenza, che ormai si approssima: il versamento della prima rata dell’Imu per l’anno 2013.

E a ricordarci questa imminente scadenza ci ha pensato il Ministero delle Finanze, pubblicando la risoluzione 5/DF del 28/03/2013 in cui affronta proprio il tema del versamento della prima rata dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013.

Ma non è finita qui. Anche l’ultimo decreto legge del governo Monti, il D.L. 35/2013 entrato in vigore il giorno 09 aprile 2013, che si è occupato principalmente dello sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese, ha riservato alcune novità in tema di Imu.

Analizziamo allora i due documenti citati (circolare Mef e DL 35), facciamo un rapido confronto e vediamo insieme quali saranno le novità relative alla prima scadenza Imu del 2013.

Innanzi tutto ricordiamo che, quest’anno, la scadenza per il versamento della prima rata dell’Imu è il 17 giugno 2013 (perchè il 16 giugno è domenica).

La normativa sull’Imu prevede che questa imposta vada versata in due soluzioni:

– la prima, con scadenza 16 giugno, pari al 50% delle aliquote stabilite;

– la seconda, a conguaglio, entro il 16 dicembre.

La misura dell’aliquota è determinata dal Comune mediante delibera consiliare. E proprio in tema di deliberazione consiliare, l’anno 2013 riserva alcune novità rispetto all’anno appena trascorso.

Infatti, l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 stabilisce che, a partire dall’anno 2013, le deliberazioni consiliari di determinazione delle aliquote Imu, per essere efficaci, devono essere pubblicate sul sito istituzionale del Ministero delle Finanze.

Ebbene, la disciplina in commento, prima delle modifiche apportate dal DL 35/2013, prevedeva che le deliberazioni consiliari fossero pubblicate sul sito del Mef entro il 30 aprile 2013 e gli effetti di tale pubblicazione retroagissero al 1° gennaio.

Il DL 35/2013 è intervenuto sulla materia riformulando le previsioni contenute nel comma 13-bis del D.L. 201/2011.

Adesso la normativa prevede che:

– le deliberazioni e i regolamenti comunali in materia di Imu siano pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, seguendo le procedure telematiche da questo previste;

– l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione delle stesse sul sito del Mef, e non retroagiscono più al 1° gennaio dell’anno in corso.

Novità anche per quanto riguarda la data entro cui effettuare tale pubblicazione. In precedenza la scadenza per i Comuni era fissata al 30 aprile; oggi con il DL 35/2013 la scadenza è stata prorogata:

– al 09 maggio per quanto concerne la prima rata Imu;

– al 09 novembre per quanto concerne la seconda rata Imu.

Come si deve comportare, allora, il contribuente in vista del pagamento della prima rata Imu?

E’ lo stesso DL 35/2013 a fornire i chiarimenti. Esso prevede che:

– il versamento della prima rata è effettuato sulla base delle deliberazioni comunali pubblicate sul sito del Mef alla data del 16 maggio;

– se entro la data del 09 maggio il Comune non ha provveduto alla pubblicazione delle deliberazioni per l’anno 2013, allora la prima rata Imu sarà pari al 50 per cento dell’imposta dovuta, utilizzando le aliquote dell’anno precedente.

Per quanto riguarda la seconda rata Imu, invece, è previsto che:

– il versamento della seconda rata, con eventuale conguaglio sulla prima rata, è effettuato sulla base delle deliberazioni comunali pubblicate sul sito del Mef alla data del 16 novembre;

– se entro la data del 09 novembre il Comune non ha provveduto alla pubblicazione delle deliberazioni per l’anno 2013, allora la seconda rata Imu sarà calcolata applicando le aliquote pubblicate il 16 maggio;

– se il Comune non ha provveduto a pubblicare le delibere neanche per il 16 maggio, allora la seconda rata Imu sarà calcolata applicando le aliquote dell’anno precedente.

Dall’analisi della normativa in commento, allora, si evince chiaramente che le delibere comunali, per essere efficaci, devono (=obbligo giuridico) essere pubblicate sul sito del Mef.

Ma cosa succede se il Comune non pubblica sul sito del MEF le aliquote Imu entro le scadenze previste dal DL 35/2013? Ecco due ipotesi:

– la prima. Il Comune pubblica le aliquote per il 2013 dopo il 09 maggio. Queste aliquote non saranno efficaci e si continueranno ad applicare quelle previste per il 2012.

– la seconda. Il Comune pubblica le aliquote per il 2013, relative alla seconda rata, dopo il 09 novembre. Queste aliquote non saranno efficaci e si continueranno ad applicare quelle previste e pubblicate alla data del 16 maggio. Se poi anche queste non saranno efficaci, si utilizzeranno le aliquote adottate nel 2012.

Approssimandosi, allora, la scadenza del 17 giugno, data ultima entro cui versare il primo acconto Imu per l’anno 2013, è consigliabile che il contribuente si accerti dell’avvenuta pubblicazione delle aliquote del proprio Comune sul sito istituzionale del Ministero, all’indirizzo internet www.finanze.gov.it.

http://www.fiscoetasse.com/blog/imu-e-ormai-alle-porte-il-versamento-della-prima-rata/

Fonte: www.fiscoetasse.com