INPS, visite fiscali 2015: orari e regole.

Visite fiscali: orari e regole per lavoratori privati e pubblici con le novità in vigore dal 2015.

 

INPSNovità per i lavoratori per quanto riguarda le visite fiscali INPS dal 2015.

Cambiano dunque gli orari per le visite fiscali 2015 e le fasce di reperibilità dei dipendenti. Le regole sono diverse in ragione della categoria di dipendenti: pubblici o privati.

Visite fiscali: orari e regole 2015

I lavoratori statali (categoria in cui rientrano anche gli insegnanti, i dipendenti della P.A. e degli enti locali, i militari e il personale ASL) hanno l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, compresi giorni festivi, prefestivi, non lavorativi e weekend, nelle seguenti fasce orarie:

  • dalle 9 alle ore 13;
  • dalle 15 alle 18.

Sono esenti da questo vincolo di reperibilità i dipendenti assenti per una delle seguenti ragioni:

  • malattie di una certa entità che richiedono cure salvavita;
  • infortuni sul lavoro;
  • malattie per cui è stata riconosciuta la causa di servizio o stati patologici inerenti alla situazione di invalidità riconosciuta;
  • gravidanze a rischio;
  • dipendenti per cui è già stata effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Per i lavoratori privati l’obbligo di reperibilità resta quello di 7 giorni su 7, ma le fasce orarie sono diverse:

  • dalle 10 alle 12;
  • dalle 17 alle ore 19.

Se il dipendente non viene trovato in casa in occasione del controllo fiscale:

  • perderà il diritto al 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia;
  • lo stipendio sarà ridotto al 50% per i giorni seguenti.

Egli avrà 15 giorni di tempo per motivare la propria assenza ed evitare di incorrere nella decurtazione dello stipendio.

Quanto viene pagata la malattia?

Durante il periodo di assenza per malattia, il dipendente riceverà uno stipendio che, progressivamente, subirà una decurtazione:

  • dall’inizio della malattia sino al nono mese incluso lo stipendio sarà pari al 100%;
  • dal decimo mese e fino ad un anno di assenza per malattia sarà pari al 90%;
  • dal tredicesimo mese e fino ad un anno e mezzo (diciotto mesi) sarà pari al 50%.

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