L’art. 94, comma 4-bis, c.d.s. (introdotto dalla legge n. 120/2010) ha previsto che:
«Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorche’ diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilita’ del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonche’ della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.»
Il legislatore ha quindi ampliato le ipotesi che danno luogo all’utilizzo di veicoli da parte di soggetti diversi dai relativi intestatari, allorché non sussista un trasferimento della proprietà degli stessi.
La finalità è quella di assicurare certezza nella individuazione del responsabile della circolazione dei veicoli, rafforzando la tutela degli interessi di ordine pubblico già garantita dall’articolo 93, comma 2
Le norme regolamentari di attuazione sono contenute nell’art. 247-bis del d.P.R. n. 495/1992 (introdotto dal d.P.R. n. 198/2012).
Le istruzioni applicative sono state diramate con la circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione prot. n. 15513 del 10 luglio 2014, che ha altresì introdotto ulteriori semplificazioni, anche attraverso l’affidamento agli Studi di consulenza dei compiti di aggiornamento delle carte di circolazione e dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.
Fonte: www.cesareferrari.it