Legge di Stabilità: sanzioni ridotte in caso di regolarizzazione spontanea

Oltre un anno di tempo per regolarizzare la posizione, in caso di omessi, insufficienti o ritardati versamenti, comprese le dichiarazioni e comunicazioni non presentate nei termini previsti. È quanto prevedono le nuove norme per il ravvedimento operoso.

La Legge di Stabilità prevede novità in tema di ravvedimento operoso (ex art. 44 commi da 11 a 17). Nella nuova disciplina sono previste nuove sanzioni ridotte per coloro che decidono di regolarizzarsi spontaneamente alle violazioni relative a omessi, insufficienti o ritardati versamenti, comprese le dichiarazioni e comunicazioni non presentate nei termini previsti.

Secondo le nuove disposizioni, il contribuente ha oltre un anno di tempo per regolarizzare la sua posizione, fino a quando non riceve la notifica per l’accertamento formale da parte del Fisco per la violazione commessa.

Pertanto colui che vuole sanare la propria posizione potrà ravvedersi utilizzando l’istituto delravvedimento operoso “lunghissimo” anche dopo due anni versando una sanzione ridotta pari al 5%.

Come funziona il ravvedimento lunghissimo – Attualmente, con l’istituto del ravvedimento operoso, il contribuente può sanare un ritardo o un errore di pagamento di un’imposta, se effettua il versamento per la regolarizzazione in modo spontaneo nei termini stabiliti per legge, senza che sia stata notificata, verificata o accertata la mancanza.

A seconda poi dell’intervallo di tempo entro cui si effettua la regolarizzazione, si applicheranno le relative sanzioni, tenendo comunque presente la riduzione fissa del 30%. I ravvedimenti a oggi riconosciuti sono:

  • il ravvedimento sprint: se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni dopo la scadenza che annovera una sanzione pari allo 0,2%;
  • il ravvedimento breve: se la regolarizzazione avviene da 15 a 30 giorni di ritardo e annovera una sanzione del 3%;
  • il ravvedimento lungo: se la regolarizzazione avviene dopo i 30 giorni, annoverando una sanzione pari al 3,75%.

Sono comunque ricompresi gli interessi di mora in misura fissa che dal 1° gennaio 2014 sono all’1%.
Nel caso poi di ravvedimento per la dichiarazione dei redditi, il ritardo non può superare i 90 giorni e la sanzione sarà di 25 euro.

Con la bozza del Disegno di Legge di Stabilità 2015, l’istituto del ravvedimento operoso, avrà portata più ampia e il contribuente avrà più tempo per rimediare la violazione con il nuovo ravvedimento lunghissimo sanando la propria posizione anche dopo oltre un anno.

Il nuovo ravvedimento, quindi, non pone limiti temporali e fino a quando il Fisco non notifica la violazione, il contribuente può rimediare. Ciò potrà avvenire anche dopo due anni dalla data di scadenza originaria, calcolando una nuova sanzione ridotta pari al 5% contro il 30% previsto in caso di accertamento fiscale da parte dell’Amministrazione.

La norma vuole aumentare la compliance fiscale, ovvero la collaborazione tra Fisco e contribuente. Infatti, i commi 11 e 12 della nuova manovra economica prevedono che l’Amministrazione finanziaria comunichi per via telematica al contribuente, o al professionista che lo assiste, tutte le informazioni in suo possesso su ricavi, entrate, reddito, segnalando il modo corretto di valutare detrazioni, deduzioni e agevolazioni a disposizione.

Le nuove sanzioni ridotte – Con la Legge di Stabilità 2015, si aggiungono al ravvedimento sprint, breve e lungo le seguenti tre opzioni:

  • se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, si applicherà la sanzione ridotta al 3,3% (1/9 del minimo, pari al 30) – lettera a-bis;
  • se la regolarizzazione avviene entro 2 anni o entro la seconda dichiarazione successiva, la sanzione sarà ridotta al 4,2% (1/7 del minimo) – nuova lettera b-bis;
  • se la violazione verrà sanata oltre i 2 anni o oltre 2 anni della dichiarazione successiva, la sanzione sarà del 5% (1/6 del minimo) e verrà definito ravvedimento lunghissimo – nuova lettera b-ter.

Pertanto la sanzione piena del 30% verrà a delinearsi solo nel caso di intervento del Fisco con una notifica derivante da accertamento fiscale.

Rimane fermo che per poter perfezionare il ravvedimento, si dovrà procedere all’effettuazione dell’adempimento che in precedenza era stato omesso oppure alla regolarizzazione se non era stato eseguito in maniera corretta, pagando contestualmente l’imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni ridotte come sopra evidenziato. Non viene ammesso però il versamento rateale e il contribuente dovrà saldare tutto contestualmente alla regolarizzazione.

 

Fonte: http://www.cnapmi.org/