Il recente disegno di Legge di stabilità 2015 prevede (art. 6) la possibilità,in via sperimentale dal 01/03/2015 al 30/06/2018, di avere le quote maturande del Trattamento di fine rapporto (Tfr, di cui all’art. 2120 del Codice Civile) anticipate in busta paga.
L’opzione è concessa ai lavoratori del settore privato (eccetto i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo), con almeno sei mesi anzianità in azienda. Restano esclusi i dipendenti del settore pubblico, quelli delle aziende i cui d atori di lavoro sono sottoposti a procedure concorsuali e quelli delle aziende dichiarate in crisi di cui all’articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (aziende in crisi occupazionale).
L’opzione è concessa ai lavoratori del settore privato (eccetto i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo), con almeno sei mesi anzianità in azienda. Restano esclusi i dipendenti del settore pubblico, quelli delle aziende i cui d atori di lavoro sono sottoposti a procedure concorsuali e quelli delle aziende dichiarate in crisi di cui all’articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (aziende in crisi occupazionale).
Si prevede che l’anticipazione non costituisca imponibile previdenziale. Dal punto di vista fiscale il Tfr anticipato in busta paga non potrà giovare dell’abbattimento forfettario della propria base imponibile previsto dall’art. 19 del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr n. 917/1986) e sarà tassato in modo ordinario, perdendo il beneficio della tassazione separata. Tuttavia tale anticipazione non sarà presa in considerazione ai fini del conteggio per l’attribuzione del bonus di 80 euro mensili (che il disegno di Legge di stabilità 2015 mira a rendere definitivo), non rileverà ai fini dell’Assegno per il nucleo familiare, mentre invece sarà rilevante ai fini del nuovo Isee (come anche il Tfr percepito a fine rapporto).
Fonte: Baroni Dr.Alberto http://www.fiscoetasse.com/