Chiarimenti
L’ attestato rilasciato al termine dei corsi di formazione periodica della carta di qualificazione del conducente non ha scadenza. Si precisa che l’art.10, comma 6, del D.M. 20 settembre 2013 stabilisce in dodici mesi la durata di validità dell’attestato di frequenza del corso di qualificazione iniziale di cui alla direttiva 2003/59; non sono previsti, invece, termini di validità dell’attestato di frequenza del corso di formazione periodica.
Fonte: Prot. 23136 del 22/10/2014 MIT a unasca@unasca.it