Tra le novità in arrivo con l’approvazione della legge di bilancio 2024, vi è la proroga delle misure connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione in fuga dall’Ucraina.

In particolare:

  • Art.1 commi 389 e seguenti – La proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2024, con conseguente proroga delle misure assistenziali già disposte per gli anni precedenti (accoglienza diffusa nel limite delle 7.000 unità, sostentamento finanziario per chi ha trovato una sistemazione autonoma, contributo alle regioni per l’assistenza sanitaria e ulteriori forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni e delle province autonome);
  • Art.1 commi 395-396 – La proroga fino al 31 dicembre 2024 della validità dei permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023 rilasciati ai profughi ucraini protetti temporaneamente dall’Unione Europea. L’importante NOVITÀ riguarda l’introduzione della possibilità di convertire in permessi di soggiorno per lavoro i permessi di soggiorno precedentemente concessi per protezione temporanea. I titolari di protezione temporanea non rientrano tra le categorie esenti dall’obbligo di versamento del contributo per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno.

La norma ribadisce che i permessi di soggiorno per protezione temporanea perderanno efficacia e saranno revocati anche prima della scadenza del 31 dicembre 2024, nel caso l’Unione Europea adotti la decisione di cessare la protezione temporanea. Con la norma appena approvata, la durata dei permessi di soggiorno per protezione temporanea è fissata ex lege al 31 dicembre 2024, mentre in base al DPCM del 28 marzo 2022 la durata avrebbe potuto essere estesa, per effetto delle due proroghe semestrali automatiche, al massimo fino al 4 marzo 2024.

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Lo Staff di Soluzioni Pratiche Srl